Art. 2.

      1. È istituito il consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio, di seguito denominato «consorzio», al quale è attribuita personalità giuridica. Il consorzio svolge sul territorio nazionale i seguenti compiti:

          a) assicurare la raccolta dei filtri per olii e gasolio e organizzarne lo stoccaggio;

          b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite riciclaggio;

          c) assicurare l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera a), nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento;

          d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di ricerche tecnico-scientifiche per il miglioramento tecnologico del ciclo della raccolta, dello smaltimento e del riciclaggio dei prodotti di cui alla lettera a).